I contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche
La legge 13/89 include tra gli interventi previsti per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati anche l’installazione di dispositivi tipo ascensoti, piattaforme elevatrici e servoscala.
La domanda per i contributi ex legge 13/89
Entro il 1° marzo di ogni anno, la domanda su carta bollata va inoltrata – dall’avente diritto o dal tutore o curatore – agli uffici di competenza del Comune nel quale è sito l’immobile e nel quale il richiedente abbia “stabile e abituale dimora” . Va precisato che il Comune non ha discrezionalità sulle scelte riguardanti l’erogazione dei fondi, il cui stanziamento viene deliberato annualmente in sede ministeriale. I fondi vengono devoluti alle Regioni e da queste distribuiti ai Comuni sulla base delle domande complessivamente inoltrate. Le domande presentate dopo il termine indicato sopra vengono comunque prese in considerazione per l’anno successivo.
Nell’ipotesi in cui il costo dell’installazione sia sostenuto da soggetto terzo (famigliare con a carico il richiedente, titolare dell’immobile, condominio…) la domanda dovrà essere sottoscritta da quest’ultimo per adesione e consenso.
La documentazione da allegare alla domanda
La domanda per l’ottenimento dei contributi ex legge 13/89 va corredata coi seguenti allegati:
- Descrizione sommaria delle opere e spesa preventivata (comprensiva di iva);
- Certificato medico in carta semplice attestante l’handicap del richiedente e le conseguenti difficoltà o assenza di mobilità o l’eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente;
- Autocertificazione indicante l’ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento, gli ostacoli alla mobilità presenti per l’assenza di segnalazioni o l’esistenza di barriere. Nell’indicare le opere che si intendono realizzare occorre anche indicare che esse non siano già esistenti o in corso di esecuzione e che per esse non è stato concesso altro contributo;
- Marca da bollo da € 16,00;
- Fotocopia del documento di identità;
Va sottolineato che ai fini dell’ottenimento del contributo non è necessario che al richiedente sia stata formalmente riconosciuta l’invalidità. Tuttavia, in caso di riconosciuta invalidità del 100% il richiedente avrà diritto di precedenza nella graduatoria delle richieste ammesse al contributo. In questa ipotesi l’ulteriore documento da allegare alla domanda è il seguente:
- copia fotostatica autenticata del certificato di invalidità rilasciato dall’Asl competente.
Le opere per cui sono concessi i contributi
Il contributo può essere erogato per:
- una singola opera;
- un insieme di opere connesse funzionalmente, ovvero una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio, portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l’accesso a soggetto non deambulante).
Erogazione del contributo
L’entità del contributo viene determinata in base delle spese realmente sostenute e debitamente comprovate. Se le spese risultano inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese risultano superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.
La graduatoria per l’erogazione dei fondi tiene conto soltanto di due criteri: l’ordine cronologico di presentazione delle richieste e il diritto di precedenza concesso agli invalidi al 100%.
Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro.
Tabella esemplificativa:
SPESA | CONTRIBUTO |
---|---|
€ 2.582,28 | € 2.582,28 |
€ 5.164,57 | € 3.227,86 |
€ 7.746,85 | € 3.873,42 |
€ 10.329,13 | € 4.518,99 |
€ 15.493,70 | € 5.293,68 |
L’erogazione del contributo avviene dopo l’esecuzione dell’opera e in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con produzione della fattura.
Le domande non evase nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi, senza necessità di una nuova verifica di ammissibilità: tuttavia, perdono di efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto ai contributi.